La normativa di prevenzione incendi è stata oggetto di una profonda evoluzione negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda le misure inerenti la gestione della sicurezza, sia in condizioni ordinarie che in caso di emergenza, nonché con riguardo ai requisiti di sicurezza antincendio delle facciate degli edifici civili, compresi i condomini.

Si è sentita la necessità di integrare la vigente normativa con idonee misure di esercizio commisurate al livello di rischio incendio ragionevolmente credibile. Le nuove regole sono state dettate dal Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019, entrato formalmente in vigore lo scorso 6 maggio.

Normativa antincendi: le novità

Si tratta di un provvedimento concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione e i condomini che è intervenuto sulle specifiche tecniche contenute nell’allegato del D.M. 246/1987 e ha scandito le tempistiche di adeguamento alle nuove regole.

Le regole dettate dal provvedimento mirano a limitare la probabilità che l’incendio originatosi all’interno di un edificio possa propagarsi. Ancora, si vogliono ridurre i rischi di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna.

Tra le finalità espresse figura anche quella di evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento delle squadre di soccorso.

A chi si applicano le modifiche?

Destinatari delle novità normative saranno gli edifici di civile abitazione di nuova e quelli già esistenti che siano oggetto di interventi successivi alla data di entrata in vigore del decreto comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie superiore al 50% di quella complessiva delle facciate.

Esclusi dall’applicazione delle novità, invece, saranno quegli edifici per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di realizzazione o di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei vigili del fuoco ex art. 3 del d.P.R. n. 151/2011, ovvero che siano già in possesso degli atti abilitativi rilasciati dalle competenti autorità.

I nuovi livelli di prestazione antincendio

A seguito dell’aggiornamento del D.M. 246/1987, è stata revisionata la parte relativa alla gestione della sicurezza antincendio e sono stati individuati Livelli di Prestazione Antincendio (L.P.) in base all’altezza antincendio dell’edificio.

Quest’ultima si identifica con l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

I livelli di prestazione sono i seguenti:

– L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri;

– L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri;

– L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi da oltre 54 metri fino a 80 metri;

– L.P. 3 per gli edifici di altezza antincendi oltre 80 metri.

Per ogni categoria, l’allegato al decreto precisa i compiti e le funzioni a cui dovranno conformarsi il Responsabile dell’attività (che può coincidere o meno con l’amministratore di condominio) e gli occupanti, predispone la pianificazione d’emergenza più adeguata e indica le azioni e i comportamenti che dovranno essere tenuti in caso di incendio, a partire dalle misure standard informative, passando per quelle inerenti l’attivazione dei soccorsi e sino alle corrette procedure di evacuazione.

Le misure gestionali

Il testo individua tutta una serie di misure di tipo organizzativo-gestionale finalizzate all’esercizio dell’attività in condizioni di sicurezza, sia in fase ordinaria che in fase di emergenza, attraverso l’adozione di una struttura organizzativa che prevede compiti, azioni e procedure. Tali misure, che mirano anche a garantire l’efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio (es. reti di idranti ed estintori) diventano via via più gravose al crescere dell’altezza antincendio.

Per gli edifici più bassi, ovvero quelli fino a 24 metri che rientrano nella categoria L.P.0, oltre a compiti e funzioni del Responsabile dell’attività e degli occupanti, si indicano semplicemente le misure da attuare in caso di incendio (che consistono nell’informazione agli occupanti sui comportamenti da tenere).

Nelle categorie successive, i predetti compiti e funzioni diventano più complessi e si introducono anche ulteriori misure antincendio preventive (integrative e che completano la strategia antincendio), nonché fornite puntuali indicazioni circa la pianificazione dell’emergenza.

In particolare, negli edifici di altezza antincendio superiore a 80 metri entra in gioco anche la figura del Responsabile della Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA) e quella del Coordinatore dell’emergenza.

In tali edifici, dovrà essere predisposto un centro di gestione delle emergenze, ovvero un locale da utilizzare per coordinare le operazioni da effettuarsi in condizioni di emergenza, e anche realizzato un sistema EVAC a regola d’arte, ovvero un sistema di allarme vocale destinato principalmente a diffondere informazioni vocali per la salvaguardia della vita durante un’emergenza.

Da quando sono in vigore le nuove regole

Gli edifici di civile abitazione esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, di altezza antincendio pari o superiore a 12 metri, avranno un anno di tempo per adeguarsi alle disposizioni del decreto, dunque dovranno provvedere entro maggio 2020.

Ci saranno due anni di tempo (maggio 2021), invece, per adeguarsi alle disposizioni riguardanti l’installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

Tratto da Casa.it : https://blog.casa.it/2020/06/15/incendi-le-nuove-regole-condominio/?utm_source=newsletter_ut&utm_medium=email&utm_campaign=nl_2020_06_18&utm_content=newsletter_box3

Se è casa, è Casa.it